Collaudi ad impianti sollevamento
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO: COSA DICE LA LEGGE
Lʹart. 194 del DPR 547/1955 stabilisce che ʺle gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano, devono essere sottoposti a verifica, una volta allʹanno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratoriʺ.
Le verifiche annuali sono di competenza del Servizio prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro della Azienda Sanitaria Locale o delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), territorialmente competenti.
Il Decreto Ministero del Lavoro 12 settembre 1959 stabilisce le modalità di collaudo e di verifica, a seconda della tipologia dell’ apparecchio di sollevamento.
Il collaudo degli apparecchi di sollevamento, ai sensi dell’art. 5. D.M. 12/09/1959: “Sono affidate allʹEnte nazionale per la prevenzione degli infortuni le verifiche periodiche relative a: a) le scale aeree ad inclinazione variabile; b) i ponti sviluppabili su carro; c) i ponti sospesi muniti di argano; d) gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni; e) gli idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri; f) le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali. Sono altresì affidati allʹEnte nazionale per la prevenzione degli infortuni i collaudi prescritti per gli apparecchi e le attrezzature di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo”.
CONDIVIDI SU